Non più obbligatorio il controllo annuale delle caldaie
La frequenza della manutenzione dipende da quanto disposto dal fabbricante.
Fermo restando il fatto che la manutenzione regolare della caldaia contribuisce ad allungarne la vita operativa e a contenere i cosnumi, con conseguente economia di esercizio, va evidenziato cosa comporta ora il recente cambio della normativa.
Se ne è fatta promotrice la Federconsumatori, dopo le numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno trovato nelle loro cassette delle lettere delle cartoline dove alcuni professionisti sostenevano l’obbligatorietà dell’effettuazione dei controlli sulle caldaie, asserendo che quest’ultima debba essere effettuata “una volta l’anno”.
Alla luce della normativa appena entrata in vigore nel mese di luglio 2013, si chiarisce quanto segue.Dispone l’art. 7 del DPR 74/2013 che la periodicità dei controlli e della manutenzione della caldaia non è annuale ma deve essere effettuata “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.” e, “Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”.
Riassumendo: dal 12 luglio 2013, data in cui è entrato in vigore il decreto citato, sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità dei controlli sulle caldaie.
Per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (il controllo fumi), per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt (praticamente tutti quelli domestici e quelli di piccoli condomini), i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas (sia metano che GPL).
Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono dimezzati.
Per la manutenzione ordinaria, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall’installatore, o, in mancanza di questo, dal libretto del fabbricante, si seguono i consigli del manutentore senza alcun obbligo di legge.
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